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TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA
IN MATERIA DI IMPRESA “A” CIVILE
R.G. 50705/2016
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Claudio Marangoni
Presidente
dott.ssa Anna Bellesi
Giudice a latere
dott.ssa Alima Zana
Giudice estensore
all’esito dell’udienza del 03/11/2016
nel procedimento per reclamo iscritto al n.r.g. 50705/2016 promosso da:
DA KONG ENTERPRISE CO. LTD.,
SUNRISE S.R.L.
RECLAMANTE
contro
LONATI S.P.A.
RECLAMANTE
P.Q.M.
In parziale accoglimento del reclamo, così dispone:
inibisce con effetto immediato, limitatamente al territorio italiano, alle reclamanti Da Kong Enterprise Co.Ltd e Sunrise s.r.l., la produzione, importazione, l‟esportazione, commercializzazione, pubblicizzazione, anche attraverso la rete Internet, e utilizzazione in qualsiasi forma di qualsiasi macchina che, in quanto contenente i dispostivi di cui ai brevetti (n. EP 0942086 e/o IT 0001387657) costituisce contraffazione degli stessi;
dispone il ritiro dal commercio delle macchine in contraffazione in quanto contenenti i dispositivi predetti anche tramite il riacquisto dai clienti, ed il sequestro dei prodotti e del materiale pubblicitario relativo, in ogni luogo nel quale detti prodotti e detto materiale pubblicitario sia detenuto, eventualmente anche presso soggetti terzi che abbiano acquistato i prodotti siano in possesso del materiale promozionale;
ordina alle reclamanti Da Kong Enterprise Co.Ltd e Sunrise s.r.l., con possibilità per la ricorrente di provvedervi essa stessa a spese delle resistenti, di effettuare la pubblicazione della sola intestazione del solo e del dispositivo del presente provvedimento per due volte, con caratteri doppi sui periodici di settore “Knitting International”, “Knitting Trade Journal”, nonché sulla home page del sito internet delle resistenti Da Kong e Sunrise entro 15 giorni dalla comunicazione o notifica del provvedimento stesso per un periodo di 30 giorni consecutivi, con modalità di collocazione grafiche tali da dare risalto alla pubblicazione e da renderla visibile senza necessità di attivare un link per accedere al provvedimento;
fissa la penale di € 500,00 per ogni prodotto e per ogni giorno di ritardo nell‟ottemperanza agli ordini predetti a decorrere dal trentesimo giorno dalla comunicazione della presente ordinanza.
Spese della prima fase e del reclamo al merito.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 3 novembre 2016
Il Presidente
Dott. Claudio Marangoni
Il giudice estensore
Dott.ssa Alima Zana